La legge 3 2012 e le procedure da sovra indebitamento: note essenziali.
La Legge 3 2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12 introduce nel nostro ordinamento la procedura c.d. di esdebitazione rivolta a tutti quei soggetti che sono sovra indebitati e che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare.
La procedura può consentire allo stesso debitore di liberarsi dai debiti e disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.
L’articolo 7, capo II della legge 3 2012
L’articolo 7, capo II della legge 3/2012 recita: “Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all’articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.”
Per accedere alla Procedura di Esdebitazione occorre:
- essere un soggetto non fallibile o essere un debitore che non svolge attività imprenditoriali o professionali (condizione soggettiva);
- trovarsi in una situazione di sovra indebitamento, aver contratto debiti a cui non è più possibile far fronte (condizione oggettiva).
Tipologie di procedure introdotte dalla legge 3 del 2012
La Legge 3/2012 istituisce tre tipologie di procedure che risultano, pertanto, riservate a tutti quei soggetti non assoggettabili alla procedura di fallimento, concordato preventivo, ed al procedimento di cui all’art. 182 bis della Legge Fallimentare e, pertanto: agli imprenditori commerciali le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità al fallimento; ai fideiussori che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge; agli imprenditori agricoli; ai soggetti che svolgono un’attività di libera professione; al consumatore considerando che anche l’imprenditore o il professionista possono qualificarsi consumatori ai sensi della disciplina esaminata, purchè l’indebitamento derivi da consumi propri, ossia da obbligazioni assunte al di fuori della propria attività di impresa.
La procedura si radica con il deposito di un ricorso redatto tramite l’ausilio di un avvocato secondo le prescrizioni di legge.
Il ricorso viene sottoposto alla verifica preliminare da parte del Tribunale, in merito al fatto che il piano del consumatore o la proposta dell’accordo non violino norme imperative.
Successivamente, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi, il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda che, se accolta e a determinate condizioni, può condurre alla liberazione dal debito originario.
Le procedure disciplinate dalla legge in esame, come detto, sono tre:
- ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
- PIANO DEL CONSUMATORE
- LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE.
Il debitore consumatore può accedere a tutte e tre le procedure; le altre tipologie di debitori possono accedere solo alle procedure di accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio.
Accordo di composizione della crisi e piano del consumatore
Il debitore, in stato di sovra indebitamento, può proporre ai creditori, un accordo concernente la ristrutturazione dei debiti, o, se consumatore, un piano, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, con sede nel circondario del Tribunale competente.
Sia con l’accordo di composizione che con il piano cd del consumatore, è necessario assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali.
È necessario, inoltre, indicare la previsione di scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, individuare eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti, nonché indicare le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.
Diversamente da ciò che accade in caso di presentazione dell’accordo di composizione della crisi, nel piano proposto dal consumatore non è prevista l’approvazione da parte dei creditori del consumatore.
Nel piano del consumatore manca il procedimento volto ad acquisire l’adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto: il Tribunale effettua esclusivamente una valutazione di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta che ha portato all’indebitamento del consumatore.
La comunicazione a tutti i creditori della proposta del piano, prevista dalla legge, non è funzionale al voto, ma solamente ad un’eventuale contestazione relativa alla convenienza della proposta rispetto all’ipotesi di liquidazione de patrimonio.
Anche in ipotesi di contestazione da parte di uno o più creditori, il giudice potrà comunque approvare il piano proposto dal consumatore quando ritenga quest’ultimo più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, ai fini della soddisfazione dei crediti.
L’omologazione da parte del Tribunale sia dell’accordo che del piano del consumatore, deve avvenire entro sei mesi dal deposito rispettivamente dell’accordo che del piano ed, in entrambi i procedimenti, è previsto che l’omologazione vincoli tutti i creditori concorsuali.
Avvocato Iacopo Annese