Studio Legale Annese Fantazzini

La strana categoria dei “tabacchi senza tabacco”

I “tabacchi senza tabacco”: spunti di riflessione sulla ragionevolezza dell’equiparazione ai “tabacchi lavorati” dei prodotti da fumo privi di tabacco

PUBBLICATO SU SIGMAGAZINE

N.31 MARZO-APRILE 2022

Il legislatore non vuole (o non sa) differenziare i nuovi prodotti, nonostante ormai siano presenti sul mercato da oltre dieci anni. Convincerlo a separare il fumo dal vapore sarà la scommessa del prossimo futuro.
Sigarette elettroniche

Sulla scorta delle interessanti provocazioni suscitate dal bell’articolo del Prof. Donato Raponi sul destino impositivo dei liquidi da inalazione privi di nicotina (“Il paradosso fiscale delle sigarette elettroniche senza tabacco e senza nicotina”, in questa Rivista Sigmagazine n. 26 maggio-giugno 2021), muovono le considerazioni che seguono sulla categoria dei prodotti da fumo o da inalazione senza tabacco e/o senza nicotina.

Nella sua riflessione, il Prof. Raponi, riguardando la fattispecie nel quadro della concorrenza sul mercato Comunitario, ha criticato l’equiparazione tout-court dei prodotti non nicotinati con gli omologhi prodotti contenenti nicotina, proponendo l’interessante paragone con il segmento della birra – alcolica e analcolica – mettendo in discussione il dogma della “sostituibilità” dei relativi prodotti, trattati agli effetti fiscali in modo del tutto simile.

Che il Legislatore sia chiamato a fare dei passi avanti sulla conoscenza dei “nuovi” prodotti del “fumo”, appare innegabile, con correlativa necessità di “avanzare” nelle analisi e individuazione dei relativi mercati, attraverso una più rispettosa catalogazione delle varie specie di prodotto, molto diverse tra loro.

L’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti ritiene il mercato delle e-cig in concorrenza con quello dei tabacchi

In via generale, la contrattazione B2C impone al Professionista il rispetto di obblighi informativi al di là dei quali la pratica commerciale potrebbe essere qualificata come “ingannevole” ai sensi  degli articoli 21 e ss. del Codice del Consumo, pena il rischio di incorrere nelle sanzioni inibitorie e pecuniarie la cui emanazione resta riservata alla competenza della Autorità garante della concorrenza e del mercato, e fatta sempre salva la possibilità di agire in via ordinaria, in special modo con riferimento alle violazioni  inerenti la concorrenza sleale e la lesione dei diritti di privativa, pratiche da considerarsi certamente ingannevoli ai sensi del comma 2 lett. a) art. 21 del Codice

Sempre in questa rivista, a commento di una recente pronuncia dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, avevo già sottolineato come il mercato delle sigarette elettroniche fosse stato ritenuto tout-court in concorrenza con quello dei tabacchi (Sigmagazine n. 30 – 2022).

Batterie, caricabatterie, caricatori usb, custodie di carica portatili, firmware e software, ricariche, insieme ad atomizzatori, cartomizzatori, supporti per sigarette elettroniche, insieme naturalmente ai liquidi da inalazione “risultano legati da un rapporto di concorrenzialità con i prodotti del tabacco e prodotti a base di tabacco”.

L’Ufficio, in particolare, sottolinea che la concorrenzialità con i prodotti del tabacco sussiste anche per i prodotti senza nicotina, “essendo i prodotti privi del tabacco utilizzati comunemente da coloro che desiderano abbandonare/limitare l’abitudine al fumo tradizionale”, ciò che risulta proprio l’oggetto della principale critica nello scritto del Prof. Raponi.

Tale equiparazione, fortunatamente non si traduce automaticamente nella correlativa applicazione di imposta, dal momento che, come sappiamo, nel settore delle sigarette elettroniche l’hardware è attualmente esente dall’imposta di consumo.

Lo stesso non si può dire per i liquidi senza nicotina, i quali sono oggetto di una imposizione lievemente diminuita, potendo beneficiare della percentuale applicativa del criterio di equivalenza in misura ridotta (10%, in luogo del 15% previsto per i liquidi con nicotina).

Volendo muovere da premesse diametralmente opposte, e quindi presa per buona la fungibilità tra prodotti privi di tabacco o nicotina, con i rispettivi omologhi, resta innegabile la loro intrinseca funzione di strumenti di riduzione del danno.

Qual è il regime normativo previsto dal legislatore in merito ai prodotti privi di tabacco?

Come detto, i liquidi senza nicotina sono destinatari di una imposizione diminuita, ciò fa ben sperare, aprendo il varco alla considerazione per cui nel mercato del fumo o del tabacco vi possano essere prodotti meno dannosi, per cui meritevoli di un regime di favore rispetto ai “fratelli maggiori”.

L’omologo dei liquidi da inalazione nel settore del fumo analogico, potrebbe essere individuato nei prodotti da fumo o da inalazione privi di tabacco, e proprio con riferimento a tali prodotti ci chiediamo quale sia il trattamento riservato ad essi dal Legislatore, affinché ciascun lettore possa poi arrivare a concludere o meno sulla meritevolezza di tale regime.

Come noto, attualmente la classificazione dei prodotti nel mercato del fumo e dei tabacchi proviene dalle due principali fonti normative rappresentate da un lato dal d. lgs. 504/1995 volto a regolare l’imposizione fiscale ed ogni adempimento connesso a tale soggezione, dall’altro, dal d. lgs. n. 6/2016, volto sostanzialmente a determinare le condizioni per l’offerta al pubblico di tali prodotti.

Le due fonti, come sappiamo, istituiscono un catalogo di definizioni che vive in autonomia.

Seguendo, in prima istanza, la classificazione del TUA, solo i sigari e sigaretti

1) i rotoli di tabacco muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

2) i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l’eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 grammi e non superiore a 10 grammi e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 millimetri”, art. 39 bis, comma 2 lett. a)) costituiti esclusivamente da “sostanze diverse dal tabacco” risulterebbero sottratti dall’applicazione dell’accisa, come si desume dal combinato disposto dell’art. 39 ter comma 1 con l’art. 39 bis.

Al contrario, le “sigarette” sono equiparate ai tabacchi anche se costituite esclusivamente da sostanze diverse dal tabacco, ed i “prodotti da inalazione senza combustione” – comprendenti le celebri cartucce o “stick” per riscaldatori – sono equiparate ai tabacchi anche se costituite esclusivamente da sostanze solide diverse dal tabacco.

Tale circostanza comporta tout-court l’applicazione a tali tipologie di prodotti di tutto il regime normativo posto dal TUA per la categoria dei tabacchi, con particolare riferimento ad applicazione dell’accisa e regime di importazione/detenzione, di cui ricordo i principali adempimenti consistenti in:

  • determinazione del prezzo di vendita e sue componenti e dichiarazioni obbligatorie da rendere a ADM ai sensi dell’art, 39 terdecies TUA;
  • assoggettamento della detenzione dei prodotti al regime di “deposito fiscale”, conformemente agli adempimenti ed obblighi previsti all’art. 5 TUA, ed adempimenti connessi;
  • riserva di vendita al pubblico a mezzo rivendite autorizzate per i generi di monopolio, di cui all’art. 16 L. 1293/1957 (rivendite ordinarie, rivendite speciali, patentini, distributori automatici) e conformemente al Decreto Ministero Economia e Finanze n. 38 del 21 febbraio 2013 (Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo).
  • assoggettamento alle prescrizioni del TUA in tema di importazione, circolazione e trasporto dei prodotti, ed apposizione del contrassegno.

Saltando alle definizioni di cui al d. lgs. 6/2016 attuativo della Direttiva Tabacchi, le categorie di cui sopra risultano rintracciabili entro le diverse classificazioni di “prodotto da fumo a base di erbe” (art. 2 lett. q) e regolati agli art. 22 e 23) e “prodotto del tabacco di nuova generazione” (art, 2 lett. p) e regolati all’art. 20), i primi presumibilmente riportabili a “sigari” e “sigarette” senza tabacco, i secondi riconducibili ai “prodotti da inalazione senza combustione” contenuti nel TUA.

Entrambe le categorie risultano assoggettate a previsioni specifiche in tema di notifica ai Ministeri ed etichettatura, previste in misura “light” per i prodotti a base di erbe.

Conclusioni

Dalle considerazioni sopra è possibile, probabilmente, trarre l’auspicio che il Legislatore nazionale e Comunitario, possa trattare nel prossimo futuro con maggior consapevolezza che i prodotti di nuova generazione siano completamente privi di tabacco, che tabacchi non sono, e ne risultano equiparati agli effetti di legge, ricadendo nella strana, attuale ed opinabile categoria dei “tabacchi senza tabacco”.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai prodotti da inalazione a base di erbe, del tutto privi di tabacco, presenti nel mercato mondiale, a quanto è dato di sapere del tutto assenti sul mercato nazionale italiano – come si desume scorrendo l’elenco dei tabacchi da inalazione senza combustione notificati all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – verosimilmente a causa della rigorosa applicazione agli stessi del rigoroso regime normativo derivante dall’applicazione dell’accisa, stante la loro equiparazione ai tabacchi lavorati.

Avvocato Iacopo Annese

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